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Business La tutela del diritto d’autore: Siae o Creative Commons?
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Content is King. Lo è a maggior ragione se il contenuto è il frutto di processo creativo, unico ed esclusivo. La libera circolazione dei contenuti è un fattore determinante per la diffusione degli stessi ma dove finisce la tutela per gli autori di quelle opere?

È una domanda che mi sento porre spesso, soprattutto da chi produce contenuti originali (testo, foto, video) e lascia ad Internet ed ai Social Media la loro diffusione/fruizione. La domanda probabilmente origina dalla grande confusione che riguarda gli strumenti di tutela del diritto d’autore.

Facciamo un po’ di chiarezza.

 

1. La legge italiana

Secondo la Costituzione italiana, qualsiasi opera di ingegno realizzata da un individuo o da una collettività e diffusa attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione è per sua natura ed in maniera automatica protetta da diritti d’autore. Nel momento stesso in cui creo un’opera, ne detengo automaticamente tutti i diritti.

Vi lascio alla consultazione della Legge 633 del 22/04/1941, nella quale i punti più significativi dal nostro punto di vista sono rappresentati dal fatto che è l’autore a detenere il diritto esclusivo di pubblicare l’opera. “Ha altresì il diritto esclusivo – si legge all’art. 12 – di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge”. Rimane quindi all’autore la scelta di sfruttare commercialmente o meno l’opera, nei modi, nei mezzi e nei Paesi che preferisse. I diritti d’autore sono disciplinati, inoltre, dal Titolo IX del Libro Quinto del Codice Civile.

Quindi, se voi avete creato l’opera, voi siete gli unici a detenerne i diritti e a poterla diffondere o modificare. Questo vale per articoli, contenuti nei social network, per foto o video diffusi in rete, etc. Tanto potrebbe bastare: la legge è dalla parte dell’autore con tutte le tutele del caso. Non avete bisogno di apporre nessun testo come “Riproduzione riservata” o “Diritti riservati“: sono diritti che già vi competono. Fin qui tutto bene, se non fosse che in caso di abuso (che va privatamente riscontrato) non vi resta che aprire una controversia legale con chi ha leso i vostri diritti.

 

2. SIAE

La Società Italiana degli Autori ed Editori è un ente pubblico a base associativa che ha lo scopo di fare da tramite commerciale tra l’autore dell’opera ed i soggetti che intendono utilizzarla/sfruttarla. La famigerata SIAE altro non fa che concedere le autorizzazioni per lo sfruttamento delle opere per conto degli autori. In cambio, percepisce i proventi derivanti dalle licenze e li distribuisce tra gli aventi diritto.

In parole povere, depositare un’opera alla SIAE è come dare mandato ad un agente che si occuperà di commercializzare la vostra opera e di riscuotere a nome vostro. L’inconveniente è che si tratta di un mandato esclusivo che di fatto vi impedisce di distribuire liberamente la nostra opera al di fuori delle logiche SIAE. È importante precisare che il deposito presso SIAE non è affatto obbligatorio e si può decidere di sfruttare commercialmente l’opera priva di deposito, senza per questo vedere meno tutelati i propri diritti d’autore.

 

3. Creative Commons

“Beni Creativi Comuni”: basta tradurre ed il senso è già dentro il nome della licenza. Le licenze CC che gli autori possono decidere o meno di apporre alle proprie opere servono a chiarire agli utilizzatori quali diritti l’autore intende detenere in maniera esclusiva e quali cedere per l’utilizzo da parte di terzi. Il detentore dei diritti, infatti, può non autorizzare a priori gli usi commerciali dell’opera (NC, non commerciale) o la creazione di opere derivate (ND) o ancora imporre di citare l’autore ogni qualvolta si cita la sua opera. Le combinazioni possibili sono sei e le trovate anche in versione italiana.

Il punto sostanziale sta nel fatto che le Creative Commons non servono a tutelare il diritto d’autore, ma a chiarire come l’autore vuole che la sua opera venga utilizzata.

È chiaro che la licenza CC risulta di fatto incompatibile con la SIAE.

 

Conclusioni

Posto, quindi, che la legge tutela i vostri diritti d’autore, il “problema” di scegliere tra SIAE e CC potrebbe porsi nel momento in cui decidiate di commercializzare la vostra opera. Purtroppo non esiste una risposta a questa domanda: il mio consiglio è quello di fare un esame critico sull’opera stessa. Provate a porla in un contesto pseudoreale del marketplace dei prodotti culturali: la vostra opera ha il giusto potenziale per essere acquistata? Ci sarebbero, o ci sono già, operatori disposti a pagare per lo sfruttamento della vostra opera? Sareste in grado da soli di commercializzarla oppure avete bisogno di qualcuno che lo faccia per voi? Potete rinunciare al volano internet per la diffusione della vostra opera?

Rispondere a queste domande dovrebbe esservi d’aiuto per orientarvi verso una scelta.

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